Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 12 marzo
1953 - 15 giugno 1953,n. 64
sul ricorso del Presidente della Regione
contro la legge nazionale 20 luglio 1952, n. 1006, concernente: «Ratifica con
modificazioni del D.L.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione
e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricit .
Presidente : PERASSI; Estensore: MERLIN;
P. M.: EULA - Regione Siciliana (Avv.ti MANISCALCO BASILE, NAVARRA) -
Presidenza Consiglio (Avv. St. CALENDA).
(omissis)
Con decreto legislativo C.P.S. 2 gennaio
1947, n. 2, venne disposto quanto segue:
costituito lEnte siciliano di
elettricit, persona «giuridica pubblica con sede in Catania. LEnte
concessionario di diritto delluso di acque pubbliche utilizzabili per
derivazioni di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque
validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dellEnte per la
colonizzazione del latifondo in Sicilia . Allart. 16 il decreto stesso
stabiliva: « Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione
di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si
intendono decadute.
« Per le autorizzazioni provvisorie ad
iniziare i lavori gi rilasciate alle ditte dal Miinistero dei lavori pubblici
in facolt del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle, sentito
lEnte .
LEnte (E.S.E.) inizi la sua attivit
nella Regione usufruendo di una prima dotazione di un miliardo di lire da parte
dello Stato (art. 5), che dispone inoltre, per lattuazione delle opere di
irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, un contributo di
L. 31.795.000.000, ripartito in 10 esercizi dal bilancio 1946-
Con il decreto legislativo 31 luglio 1947,
n, 1033, vennero successivamente dettate le norme integrative della
costituzione e l'ordinamento dell'E.S.E..
Infine, con decreto del Presidente della
Repubblica del 30 luglio 1950, n.
Quest'ultimo decreto venne impugnato per
incostituzionalit davanti questa Alta Corte, la quale, con decisione 10
gennaio 29 marzo 1951, respinse il relativo ricorso.
Frattanto, a mente dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo del
Capo Provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, era stato sottoposto a ratifica,
che il Parlamento concesse con la legge 29 luglio 1952, n. 1006, apportando,
alcune modificazioni.
Infatti, all'art. 1 venne sostituito il
seguente :
«L'Ente concessionario dell'uso di acque
pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo la
concessione di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni
dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di
concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16
.
All'art. 16 vennero sostituiti il primo ed
il secondo comma, come segue:
«Salvo che trattisi di domande relative ad
impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951,
sia stato gi disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione gi
previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di
derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che,
all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria,
essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175,
sentito il Presidente della Regione Siciliana.
«Parimenti, effettuata in base alle
medesime disposizioni listruttoria delle domande presentate successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2
gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti, nonch
nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze
attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un
migliore sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed
elettriche degli impianti in esercizio .
Il Commissario dello Stato resiste al
ricorso e chiede che sia dichiarato inammissibile, o comunque sia respinto nel
merito.
Il Procuratore generale - come si detto
- ha concluso alla pubblica udienza per il rigetto della impugnativa.
IN DIRITTO
In via preliminare occorre esaminare se
sia ammissibile un motivo di incostituzionalit, che la difesa della Regione
prospetta, non nel ricorso, ma nella seconda memoria del 6 febbraio 1953.
Questo motivo riguarda la pretesa
violazione dell'art. 21 dello Statuto, perch il Presidente della Regione
avrebbe dovuto partecipare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che
approvava il disegno di legge di ratifica.
Secondo la precedente giurisprudenza di
questa Alta Corte non possono essere presi in considerazione motivi che non
siano stati dedotti nei termini fissati dalla legge per il ricorso.
Nella specie, si tratta di un motivo
autonomo, e non di uno sviluppo che si riallacci a motivi tempestivamente
dedotti. Pertanto esso devesi dichiarare inammissibile.
Il primo motivo del ricorso riguarda la
pretesa violazione della competenza di legislazione esclusiva della Regione in
base all'art. 14, lett. g), i) e
dell'art. 32 dello Statuto.
Tale violazione non pu riferirsi in forma
generica alla procedura di ratifica, che per s comprende la potest del
Parlamento sia di negare la ratifica, sia di modificare le disposizioni del
decreto legislativo, ma al fatto particolare, che alcune disposizioni
innovative del decreto legislativo 7 gennaio 1947 introdotte dopo la
approvazione dello Statuto siciliano da parte della Costituente, ne ledessero
la competenza.
Il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n.
2, istitutivo dell'Ente siciliano di elettricit non determin eccezioni di
competenza da parte della Regione, la quale, con la legge 3 luglio 1947, ne
fece recezione insieme a tutte le altre leggi dello Stato; n successivamente
Pertanto, la legge di ratifica e le
variazioni approvate per legge dal Parlamento fanno parte del complesso
istitutivo dell'Ente, non potendo esservi dubbio circa la potest del
Parlamento di ratificare con modificazioni.
Le modificazioni degli artt. 1 e 16 della legge
non violano le norme costituzionali e
non si presenta quindi una questione che 1'Alta Corte possa esaminare e
risolvere.
Il primo motivo va pertanto respinto.
Il secondo motivo non ha fondamento,
perch la legge di ratifica non ha modificato le disposizioni del D. L. che
riconosce la potest amministrativa della Regione in materia. Ha solo
richiamato, per il procedimento sulle domande di concessione o di variante, il
T.U, approvato con il R. D, 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti
elettrici, come legge fondamentale in materia. Le
leggi modificatrici di tale T. U, si intendono implicitamente richiamate, cos
come richiamato in implicito l'art. 20 dello Statuto siciliano circa la
competenza degli organi regionali. L'assoggettamento alle norme del T. U.
limitato a quelle concernenti il procedimento in quanto applicabili, rimanendo
ferme e non menomate le attribuzoni non soltanto legislative ma anche
esecutive ed amministrative degli organi regionali.
Questa stata la giurisprudenza dell'Alta
Corte, come si rileva dalla decisione
9 luglio 1948 citata anche nella decisione del 22 marzo1952.
P. Q. M.
L'Alta Corte dichiara la legittimit
costituzionale delle modificazioni del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, contenute nella legge di
ratifica 20 luglio 1952, n.