Decisione 12 marzo 1953 - 15 giugno 1953, n. 64

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 12 marzo 1953 - 15 giugno 1953,n. 64

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 20 luglio 1952, n. 1006, concernente: «Ratifica con modificazioni del D.L.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricit .

 

Presidente : PERASSI; Estensore: MERLIN; P. M.: EULA - Regione Siciliana (Avv.ti MANISCALCO BASILE, NAVARRA) - Presidenza Consiglio (Avv. St. CALENDA).

 

(omissis)

Con decreto legislativo C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2, venne disposto quanto segue:

costituito lEnte siciliano di elettricit, persona «giuridica pubblica con sede in Catania. LEnte concessionario di diritto delluso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dellEnte per la colonizzazione del latifondo in Sicilia . Allart. 16 il decreto stesso stabiliva: « Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

« Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori gi rilasciate alle ditte dal Miinistero dei lavori pubblici in facolt del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle, sentito lEnte .

LEnte (E.S.E.) inizi la sua attivit nella Regione usufruendo di una prima dotazione di un miliardo di lire da parte dello Stato (art. 5), che dispone inoltre, per lattuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, un contributo di L. 31.795.000.000, ripartito in 10 esercizi dal bilancio 1946-47 in poi (art. 11). Anche la Regione concorse al funzionamento dell E.S.E.con una sua quota.

Con il decreto legislativo 31 luglio 1947, n, 1033, vennero succes­sivamente dettate le norme integrative della costituzione e l'ordina­mento dell'E.S.E..

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1950, n. 878, in applicazione dell'art. 43 dello Statuto della Regione Si­ciliana, vennero emanate le « norme di attuazione dello Statuto stes­so, in materia di opere pubbliche.

Quest'ultimo decreto venne impugnato per incostituzionalit da­vanti questa Alta Corte, la quale, con decisione 10 gennaio 29 marzo 1951, respinse il relativo ricorso.

Frattanto, a mente dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, era stato sottoposto a ratifica, che il Parlamento concesse con la legge 29 luglio 1952, n. 1006, apportando, alcune modificazioni.

Infatti, all'art. 1 venne sostituito il seguente :

«L'Ente concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo la concessione di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessio­ne in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16 .

All'art. 16 vennero sostituiti il primo ed il secondo comma, co­me segue:

«Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato gi disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione gi previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposi­zioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, sentito il Presidente della Regione Siciliana.

«Parimenti, effettuata in base alle medesime disposizioni listruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti, nonch nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamen­te con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un migliore sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio .

La Regione ha impugnato per incostituzionalit la detta legge di ratifica, lamentando, con un primo motivo, la violazione della propria competenza legislativa esclusiva in materia di opere pubbliche ed ac­que pubbliche, e, con un secondo motivo, la violazione della propria competenza amministrativa ad istruire le domande di concessione gia presentate, o quelle da presentarsi in seguito, e le domande dirette ad ottenere delle varianti ad utenze preesistenti.

Il Commissario dello Stato resiste al ricorso e chiede che sia di­chiarato inammissibile, o comunque sia respinto nel merito.

Il Procuratore generale - come si detto - ha concluso alla pubblica udienza per il rigetto della impugnativa.

 

IN DIRITTO

 

In via preliminare occorre esaminare se sia ammissibile un motivo di incostituzionalit, che la difesa della Regione prospetta, non nel ricorso, ma nella seconda memoria del 6 febbraio 1953.

Questo motivo riguarda la pretesa violazione dell'art. 21 dello Statuto, perch il Presidente della Regione avrebbe dovuto partecipare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che approvava il disegno di legge di ratifica.

Secondo la precedente giurisprudenza di questa Alta Corte non possono essere presi in considerazione motivi che non siano stati dedot­ti nei termini fissati dalla legge per il ricorso.

Nella specie, si tratta di un motivo autonomo, e non di uno svilup­po che si riallacci a motivi tempestivamente dedotti. Pertanto esso de­vesi dichiarare inammissibile.

Il primo motivo del ricorso riguarda la pretesa violazione della competenza di legislazione esclusiva della Regione in base all'art. 14, lett. g), i) e dell'art. 32 dello Statuto.

Tale violazione non pu riferirsi in forma generica alla procedu­ra di ratifica, che per s comprende la potest del Parlamento sia di negare la ratifica, sia di modificare le disposizioni del decreto legisla­tivo, ma al fatto particolare, che alcune disposizioni innovative del de­creto legislativo 7 gennaio 1947 introdotte dopo la approvazione dello Statuto siciliano da parte della Costituente, ne ledessero la compe­tenza.

Il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, istitutivo dell'Ente sici­liano di elettricit non determin eccezioni di competenza da parte della Regione, la quale, con la legge 3 luglio 1947, ne fece recezione insieme a tutte le altre leggi dello Stato; n successivamente la Regio­ne impugn il D. L. del 31 luglio 1947, n. 1033, col quale vennero det­tate le norme per la costituzione e l'ordinamento dell'Ente stesso.

Pertanto, la legge di ratifica e le variazioni approvate per legge dal Parlamento fanno parte del complesso istitutivo dell'Ente, non potendo esservi dubbio circa la potest del Parlamento di ratificare con modificazioni.

Le modificazioni degli artt. 1 e 16 della legge non violano le norme costituzionali  e non si presenta quindi una questione che 1'Alta Corte possa esaminare e risolvere.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Il secondo motivo non ha fondamento, perch la legge di ratifica non ha modificato le disposizioni del D. L. che riconosce la potest am­ministrativa della Regione in materia. Ha solo richiamato, per il proce­dimento sulle domande di concessione o di variante, il T.U, approvato con il R. D, 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, come legge fondamentale in materia.       Le leggi modificatrici di tale T. U, si intendono implicitamente richiamate, cos come richiamato in implicito l'art. 20 dello Statuto siciliano circa la competenza degli organi regionali. L'assoggettamento alle norme del T. U. limitato a quelle concernenti il procedimento in quanto applicabili, rimanendo ferme e non menomate le attribuzo­ni non soltanto legislative ma anche esecutive ed amministrative de­gli organi regionali.

Questa stata la giurisprudenza dell'Alta Corte, come si rileva dalla decisione 9 luglio 1948 citata anche nella decisione del 22 marzo1952.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte dichiara la legittimit costituzionale delle modifi­cazioni del decreto legislativo 2  gennaio 1947, n. 2, contenute nella leg­ge di ratifica 20 luglio 1952, n. 1006, in quanto il riferimento al T. U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e linciso «sentito il Presidente della Regione Siciliana non menomano le attribuzioni le­gislative, esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, le quali rimangono ferme e, pertanto non accoglie il ricorso.